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Archiviazione elettronica
L'Archiviazione elettronica è il "processo di memorizzazione,
su un qualsiasi supporto idoneo, di documenti informatici,
anche sottoscritti, (...), univocamente identificati
mediante un codice di riferimento, antecedente all'eventuale
processo di conservazione" (articolo 1, comma 1, lettera
g) della delibera CNIPA); l'archiviazione elettronica
non è obbligatoria ma eventuale e antecedente alla procedura
di conservazione.
Dà luogo ad una procedura libera non tipizzata, ossia
non soggetta a particolari modalità operative.
Conservazione
a Norma
La Conservazione a norma, o archiviazione sostitutiva
di documenti informatici, è il processo che presuppone
la memorizzazione, su supporti ottici o altri idonei
supporti, dei documenti ed eventualmente anche delle
loro impronte e che termina con la sottoscrizione elettronica
e l'apposizione della marca temporale sull'insieme dei
documenti o su un'evidenza informatica (ossia una sequenza
di bit oggetto di elaborazione informatica) contenente
l'impronta o le impronte dei documenti o di insiemi
di essi (articolo 3, comma 2, del D.M.)
In base alle suddette definizioni, il processo di conservazione
differisce da quello di archiviazione sia dal punto
di vista tecnico sia per le garanzie, civilistiche e
tributarie, che offre.
Il processo di conservazione, a differenza di quello
di archiviazione, consente la tenuta nel tempo (almeno
dieci anni) dei documenti e delle scritture contabili,
circostanza essenziale a fini probatori, di opponibilità
ai terzi e ai fini del controllo.
Fattura
Elettronica
Il D.M.23 gennaio 2004 definisce le modalità di assolvimento
degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici
validi ai fini tributari e alla loro riproduzione su
diversi tipi di supporto.
Per Fattura Elettronica si intende il documento informatico,
predisposto in forma elettronica, secondo specifiche
modalità che garantiscono l'integrità dei dati contenuti
e l'attribuzione univoca del documento al soggetto emittente,
senza necessità di provvedere alla stampa su supporto
cartaceo.
Più precisamente, l'emittente deve assicurare:
- l'attestazione
della data
- l'autenticità
dell'origine
- 'integrità
del contenuto.
Tali requisiti sono rispettivamente garantiti mediante
l'apposizione su ciascuna fattura, ovvero sul lotto
delle fatture destinate ad un unico soggetto, "del riferimento
temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente
(...)" (articolo 21, comma 3, quinto periodo, del dPR
n. 633 del 1972)
Memorizzazione
La Memorizzazione è il "Processo di trasposizione su
un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo
di elaborazione, di documenti analogici o informatici,..."(articolo
1, comma 1, lettera f) della delibera CNIPA)
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