Il Libro Unico del Lavoro

Sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell'impresa

Istituito con gli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112/2008 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133), il Libro Unico del Lavoro ha la funzione di documentare al lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa.
Dal 1° gennaio 2009 il libro unico è diventato obbligatorio ma, nel frattempo, si potrà continuare a tenere il libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze (o il registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio), debitamente compilati, aggiornati e regolarmente vidimati. Il libro matricola e il registro d'impresa invece sono abrogati già dal 25 giugno.
La tenuta
Il libro unico può essere tenuto avvalendosi di tre modalità:
1. stampa meccanografica su

fogli mobili a ciclo continuo: ogni pagina deve essere numerata e il libro deve essere vidimato, prima di essere messo in uso, dall'Inail; in alternativa, può essere numerato e vidimato durante la stampa da soggetti autorizzati dall'Inail;
2. stampa laser: è però necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Inail;
3. elaborazione su supporti magnetici o elaborazione automatica dei dati:

questo caso, non richiede autorizzazione né vidimazione, ma occorre comunicare la messa in uso alla direzione provinciale del Lavoro.
Il luogo
Il libro unico è conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati.
L’esibizione
Il datore di lavoro deve esibire tempestivamente il libro unico agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, se si tratta di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica. Per le attività mobili o itineranti, il datore che detiene il libro presso la sede legale lo deve esibire entro il termine assegnato dagli organi di vigilanza.
La conservazione
Il datore di lavoro deve conservare il libro unico per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

Informazioni tratte dal sito
www.ilsole24ore.com

PRECISAZIONI al Decreto N. 212/2008
Fino al 16 giugno 2009, qualora emergano situazioni di irregolarità connesse all’utilizzo
informatico, gli ispettori terranno conto delle difficoltà oggettive legate alle
nuove procedure.

LA SOLUZIONE INTESA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI AZIENDALI

Intesa, dal 2001 Certification Authority riconosciuta dalla CNIPA, propone soluzioni per la creazione del documento informatico e per la conservazione sostitutiva (Trusted Doc), efficaci e rispondenti ai requisiti individuati dal Legislatore per una valida interpretazione della norma. Una norma che richiede attenzione, responsabilità, conoscenze in campo giuridico ed informatico e soprattutto un costante aggiornamento sull’evoluzione legale al fine di evitare problematiche successive.

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