Risoluzione Agenzia delle Entrate 158/E del 15 giugno 2009
Breve sintesi delle risposte ai quesiti posti dall’Associazione di categoria Assinform all’Agenzia delle Entrate in materia di Normativa sulla Fatturazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva
- Riferimento temporale per i documenti informatici rilevanti ai fini tributari
Alla richiesta di abrogarlo la risposta dell'Agenzia è stata negativa. I documenti informatici devono avere il riferimento temporale (o la marca) obbligatoriamente.
Viene peraltro evidenziato una volta per tutte che la data di formazione di un documento fattura è la data del riferimento temporale mentre la data di emissione è la data fattura (quella scritta sulla fattura stessa).
- Termine per la conservazione delle fatture elettroniche
Alla richiesta di far partire i 15 giorni dalla data registrazione delle fatture, la risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata negativa. I 15 giorni decorrono dalla data emissione/ricevimento della fattura (e quindi, di fatto, dalla data fattura presente sulla fattura stessa).
- Stampa dei documenti analogici rilevanti ai fini tributari emessi o ricevuti dal contribuente
Si ribadisce, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di dover materializzare su supporti fisici tali fatture (vedi approfondimenti al punto 4).
- Conservazione sostitutiva di documenti creati con strumenti elettronici non aventi le caratteristiche dei documenti informatici
Come chiarito nel punto precedente, il documento creato con strumenti informatici ma privo, fin dal momento della sua formazione, del riferimento temporale e della firma digitale, ai fini delle disposizioni fiscali è da considerare come un documento analogico, per la cui esistenza è necessario la materializzazione su di un supporto fisico.
Tuttavia per la conservazione sostitutiva le trascritte disposizioni non specificano con quale sistema debba avvenire l’acquisizione dell’immagine, tale modalità, dunque, deve considerarsi libera e non soggetta a specifiche regole.
Trattandosi di acquisire l’immagine di “documenti”, ossia della rappresentazione di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti, è necessario che il procedimento di acquisizione garantisca che l’immagine rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera i dati, i fatti e gli atti che il documento rappresenta.
A partire dai principi enunciati, se ne ricava che, ferma restando la necessità della materializzazione su supporto fisico dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, formati tramite strumenti informatici, ma non aventi, fin dall’origine i requisiti dei documenti informatici, per la loro conservazione si potrà procedere all’acquisizione della relativa immagine tramite il processo di generazione dello spool (o rappresentazione grafica) di stampa, a condizione che l’immagine così acquisita rispecchi in maniera, fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento.
Come precisato, è indispensabile che l’immagine sia memorizzata su di un supporto di cui sia assicurata la leggibilità nel tempo, con garanzia dell’ordine cronologico e senza soluzioni di continuità. Peraltro, fin dal momento della memorizzazione dovranno essere garantire le funzioni di ricerca ed estrazione secondo i menzionati indici.
Ciò significa che decade per i documenti analogici l'obbligo di stampa e scansione ma è possibile la loro acquisizione (e conservazione) direttamente da spool e/o immagine grafica (PDF).
- Invio dell’impronta dell’archivio informatico oggetto di conservazione
Se ne ribadisce l'assoluta necessità (confermando che tale adempimento dovrà essere assolto non più entro il mese successivo, bensì entro il quarto mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive ed all’imposta sul valore aggiunto).
- Distinzione “rigida” tra fatture analogiche e fatture elettroniche
L’articolo 39 del d.P.R. n. 633 del 1972 espressamente dispone che: “le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica”.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 45/E del 2005, punto 3.1.2, ha avuto modo di precisare che: “La fattura elettronica trasmessa e ricevuta in forma elettronica deve essere conservata nella stessa forma. La fattura emessa in forma elettronica, ma consegnata o spedita in formato cartaceo, con i mezzi tradizionali o mediante strumenti elettronici (ad esempio, mail), può essere conservata in formato elettronico o, in alternativa, secondo le modalità tradizionali, su supporto cartaceo”
I contribuenti, tuttavia, non potranno avvalersi della possibilità di conservare in forma cartacea copia delle fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli Enti Pubblici nazionali e delle Regioni, allorquando diverranno operativi gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 209, delle legge n. 244 del 2007 (Fattura elettronica obbligatoria verso la P.A.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 158/E del 15 giugno 2009
Breve sintesi.pdf
|
Secondo le prescrizioni di legge, infatti, dal luglio del 2008 la pubblica amministrazione non può più ricevere da privati imprenditori alcuna fattura in formato cartaceo, né procedere al pagamento finché essi non provvedano all'invio di una fattura in formato elettronico.
L'adozione di un sistema di fatturazione interamente elettronico apporta notevoli benefici sia alle imprese che alla pubblica amministrazione:
|

- aumento della rapidità negli scambi
- diminuzione dei costi
- semplificazione delle attività di consultazione.
Le modalità stabilite dal d. lgs. 52/2004 (rese oggi obbligatorie nei rapporti commerciali con la pubblica amministrazione), prevedono l'applicazione di sistemi (la firma |
elettronica qualificata) che garantiscano la formazione elettronica del documento, la sua integrità e corretta trasmissione, nonché la sua regolare archiviazione su supporti digitali. Con l'art. 1 della Finanziaria, la normativa sulla fattura elettronica è ormai delineata nelle sue linee generali: successivamente, la normativa di dettaglio sarà precisata da alcuni decreti ministeriali, che stabiliranno tra l'altro eventuali deroghe e misure di contorno.
Informazioni tratte dal sito www.pubblicaamministrazione.net |