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02.11.2018
| Tempo di lettura: 4 min

Decreto fiscale 2019: novità sulla Fatturazione Elettronica

2 Novembre 2018

Forte impulso alla crescita grazie alla dematerializzazione dei processi e alle nuove tecnologie.

Per quanto concerne la Fatturazione Elettronica (processo di produzione, trasmissione e conservazione a norma delle fatture attraverso un sistema digitale) è stato confermato l’obbligo dall’1° gennaio 2019 per i privati titolari di partita IVA con poche eccezioni.

Gli attori coinvolti nell’emissione della e-fattura sono gli operatori economici, o operatori IVA, stabiliti in Italia, che intrattengono relazioni commerciali di tipo B2B, B2C e che dovranno inviare e ricevere fatture obbligatoriamente elettroniche (redatte in formato XML, come definito dall’Agenzia delle Entrate).

Gli esonerati al processo di fatturazione elettronica sono:

  • gli operatori che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
  • gli operatori che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014);
  • i “piccoli produttori agricoli”, esonerati dall’emissione di fatture già prima dell’introduzione dell’obbligo;
  • le imprese che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi verso non residenti (comunitari ed extra-comunitari).

Questa la situazione già nota, passiamo quindi ad analizzare le novità introdotte, inserite nel capitolo “Disposizioni di in materia di semplificazione fiscale” del Decreto, collegato alla Legge di bilancio 2019.

 

Sanzioni ridotte

Nel primo semestre del periodo di imposta 2019 le sanzioni non si applicheranno se la fattura elettronica viene inviata in ritardo, ma comunque entro i termini di effettuazione della liquidazione periodica. Invece si applicherà una sanzione ridotta dell’80% se la fattura inviata tardivamente non rientra nei termini della liquidazione periodica.

 

Invio differito

Dal 1° luglio 2019 la fattura elettronica potrà essere emessa (e quindi inviata al Sistema di Interscambio) entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni a cui si riferisce. Qualora la data di emissione non coincida con quella di effettuazione dell’operazione è necessario che se ne dia evidenza.

 

Annotazione delle fatture emesse

Tutte le fatture emesse devono essere annotate in un apposito registro, in ordine progressivo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Anche le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento allo stesso mese.

 

Registrazione degli acquisti

Le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, dovranno essere annotate in un apposito registro e non dovranno essere numerate progressivamente. Infatti il protocollo IVA progressivo nel ciclo passivo è stato abolito.

 

Detrazione IVA

Entro il 15 di ogni mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello dell’effettuazione. Non è però ammesso se si fa riferimento ad operazioni effettuate in un anno di imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno precedente.

Rivolgersi ad un intermediario certificato quale Intesa (Gruppo IBM) consentirà di essere conformi alle normative, di gestire i propri flussi attivi e passivi e di conservare a norma le fatture con le rispettive notifiche emesse dal Sistema di Interscambio.

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