Home » Normativa » Proroga parziale Fattura B2B e Circolare 13/E del 2.7.2018
11.07.2018
| Tempo di lettura: 10 min

Proroga parziale Fattura B2B e Circolare 13/E del 2.7.2018

11 Luglio 2018

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica.

Il Decreto Legge 79/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno e attivo dal 29 giugno, è stato il primo Decreto Legge del nuovo governo in ambito fiscale e ha anticipato di qualche giorno il Decreto Dignità in cui gli argomenti dovevano essere ricompresi. Il motivo di questo anticipo sta proprio nella proroga dell’obbligo della Fatturazione Elettronica tra privati che doveva scattare il 1° luglio per alcune categorie di soggetti. Tra queste categorie rientravano gli impianti stradali di autotrazione, ossia i benzinai che, come noto, avevano minacciato uno sciopero generale per il 26 giugno, salvo revocarlo dopo le assicurazioni del ministro Di Maio.

Il Decreto Legge in questione ha quindi ufficialmente rinviato al 1° gennaio 2019 anche le fatture elettroniche obbligatorie per le cessioni di carburanti per autotrazione effettuate presso gli impianti di distribuzione stradale.

Al fine di rendere più chiaro il perimetro di questo Decreto, è sopraggiunta alcuni giorni dopo la Circolare 13/E dell’Agenzia delle Entrate (AdE), emessa il 2 luglio e avente come oggetto:  “Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.” Tale Circolare ha cercato per l’appunto di chiarire meglio sia gli elementi del DL 79, sia alcuni dubbi di carattere generale sulla normativa legata alla fattura elettronica obbligatoria per legge.

 

La proroga della fattura B2B per i benzinai

Il primo argomento affrontato dalla Circolare è proprio quello della proroga per i benzinai. L’AdE ribadisce il concetto che la proroga è circoscritta ai soli impianti di distribuzione stradale, relativamente alle cessioni di carburante per autotrazione verso le partite IVA, le quali potranno fino al 31 dicembre 2018 utilizzare le schede carburanti ma, se vorranno detraibilità e deduzioni IVA dovranno comunque effettuare il pagamento con mezzi tracciabili.

Al fine di comprendere meglio il concetto dei carburanti coinvolti da questa fase, l’AdE dedica ampio spazio della circolare a spiegare meglio quali essi siano, la cui sintesi è: “sono da documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi d’imposta destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione”, con eccezione di quelli effettuati con soggetti in regime di vantaggio o regime forfettario. Tale modalità di documentazione riguarda qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie (ad esempio l’acquisto del singolo distributore da un grossista).

Ad identificare le cessioni sono quindi la tipologia del carburante (benzina e gasolio) unita all’utilizzo (per autotrazione, ossia per muovere i veicoli che circolano su strada e quindi ad esempio non aerei o imbarcazioni).

L’Agenzia delle Entrate fa riferimento ad una tabella specifica pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane per i carburanti in perimetro, ossia quella dei prodotti energetici denominata TA13: “27101245” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98); “27101249” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 98); “27101943” (per vendita di Olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%); “27102011” (per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell’olio da gas =< 0,001%).

L’AdE specifica inoltre che in caso di mancata certezza circa l’utilizzo che verrà fatto del carburante da parte dell’acquirente (ossia se sarà utilizzato per veicoli su strada o imbarcazioni, ad esempio) nel dubbio si deve effettuare la fattura elettronica.

Terminata la parte sui carburanti, l’AdE procede con altri chiarimenti, a cominciare dal dubbio sui soggetti identificati in Italia.

 

La fattura B2B obbligatoria: chiarimenti relativi a soggetti diversi

L’Agenzia delle Entrate conferma che l’Unione Europea, nella deroga relativa, ha autorizzato l’Italia ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano.

Tuttavia, continua l’AdE, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, si ritiene che «il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione». Quindi la stabile organizzazione e non la mera identificazione IVA è alla base dell’obbligo di emissione di fattura elettronica. Per la ricezione basterebbe invece la mera identificazione IVA purché alla fattura elettronica si affianchi sempre la possibilità di ricevere copia cartacea in caso di richiesta.

Si ribadisce inoltre che per le fatture da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari resta l’obbligo di inserirle nella trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute verso l’AdE.

Un ulteriore chiarimento è relativo alle fatture differite da emettere a luglio (per chi resta obbligato) relativamente alle fatture di giugno 2018. Si conferma che tutto ciò che si fattura a luglio va effettuato, per i soggetti obbligati, in modalità elettronica secondo le norme entrate in vigore.

Un ulteriore chiarimento riguarda i trattori agricoli e forestali. Per i carburanti relativi a questi mezzi, si conferma la non necessità di utilizzare la fattura elettronica fino al 1° gennaio, ma si confermano per deduzioni e detraibilità i mezzi di pagamento tracciati.

 

Specifiche sul momento di emissione della fattura

 La risposta al quesito successivo, che si estende in generale a tutti i tipi di fatturazione, riguarda il momento di emissione della fattura rispetto alla cessione di un bene o alla prestazione di un servizio. Si conferma che, a parte il caso delle fatture differite (e in generale alle eccezioni contenute nell’articolo 21, comma 4 e nell’articolo 73 del DPR 633/72), in tutti gli altri casi l’emissione delle fatture deve essere contestuale.

L’AdE, rendendosi però conto delle difficoltà tecniche intrinseche alla trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) entro le ore 24 del giorno di cessione o prestazione e considerando i tempi dei relativi controlli dello stesso SdI, le possibilità di scarto e i termini di ripristino della fattura scartata lasciati al contribuente, ribadisce che la data di emissione della fattura si rifà sempre e comunque alla data inserita nell’apposito tag della fattura e conclude dicendo: “si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”

 

Trattamento delle fatture scartate dal Sistema di Interscambio

 Molto importante anche il chiarimento successivo, legato alla fattura scartata da SdI e alle conseguenti azioni da intraprendere da parte del cedente.

  • Si confermano i 5 giorni di tempo massimo presi dallo SdI per inviare la ricevuta di scarto.
  • Si conferma che in caso di lotto, lo scarto di una fattura impone lo scarto dell’intero lotto.
  • Si conferma che in caso di scarto la fattura (o tutte quelle del lotto) si considera non emessa.
  • Si conferma la possibilità di nota di variazione, se necessaria, sui sistemi contabili del cedente senza alcuna nota di variazione allo SdI.
  • Si conferma la necessità di re-inviare la fattura scartata allo SdI entro 5 giorni dalla data di scarto, possibilmente con lo stesso numero di quella scartata.

Qualora ciò non sia possibile, la nuova fattura dovrà contenere un riferimento chiaro alla fattura scartata, oppure dovrà essere inserita in apposito sezionale con numerica basata sui suffissi /R o /S. Esempio citato dall’AdE: “Così a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale”.

 

L’obbligo di fatturazione nei casi di subappalto

 Il chiarimento successivo riguarda i subappalti, al fine di definire chiaramente chi possa essere definito subappaltatore e subcontraente nell’ambito dell’obbligo, questo sì, confermato dal 1° luglio 2018. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che “chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP).” è obbligato all’emissione di fattura elettronica.

L’AdE sottolinea inoltre che tale obbligo di filiera si ha solo nei casi in cui la prestazione viene effettuata nei confronti di una effettiva e reale Pubblica Amministrazione e non a soggetti controllati ma non facenti parte delle PA.

L’AdE termina questo chiarimento parlando dei consorzi che forniscono servizi alla PA e confermando che nei rapporti tra consorzio e consorziati non sono necessarie fatture elettroniche dal 1° luglio.

Ulteriore chiarimento riguarda gli obblighi di registrazione della fattura passiva che rimangono inalterati. La fattura va registrata come sempre con il suo protocollo e i dati possono essere aggiunti all’xml con un documento integrativo nell’ambito del processo di archiviazione sostitutiva.

 

La conservazione sostitutiva della fattura elettronica

 A questo punto la circolare si concentra proprio sulla parte relativa alla conservazione sostitutiva. Il primo chiarimento è relativo alla possibilità di conservare le fatture in formato diverso dall’xml (es. PDF). L’Agenzia conferma tale possibilità, in quanto la normativa prevede di poter convertire un formato in un altro, attraverso il processo di copia informatica di documento informatico. Tale copia manterrà la valenza probatoria dell’originale quando la conformità sarà attestata da un pubblico ufficiale o non sarà disconosciuta in giudizio.

Infine l’AdE, in materia di conservazione, conferma che il servizio messo a disposizione dalla stessa è valido sia per le fatture B2B che per le B2C che per le PA. Di fatto per tutto ciò che passa attraverso lo SdI. Si conferma che la conservazione dell’AdE è compliance alla normativa vigente ma è subordinata, nelle sue caratteristiche, all’accordo che il contribuente deve siglare obbligatoriamente con l’Agenzia.

 

Riteniamo che l’Agenzia delle Entrate abbia agito nella maniera più opportuna, analizzando una serie di quesiti che, ormai da tempo e da più parti, si stavano ponendo senza un preciso indirizzamento, ora invece arrivato.

Non è detto che tale circolare rappresenti un unicum, in quanto ci sono ancora probabilmente diversi nodi da sciogliere e altri quesiti sicuramente affioreranno nel tempo (specialmente ora che si parte sul serio), ma l’atteggiamento proattivo dell’Agenzia lascia spazio ad una concreta speranza di collaborazione tra le parti per il successo di un’operazione che contribuirà sicuramente a rendere il Sistema Paese più efficiente e competitivo.

 

 


A cura di:

Potrebbero interessarti

Iscriviti alla newsletter

Novità, iniziative ed eventi dal mondo della trasformazione digitale.

Voglio essere informato su prodotti, servizi e offerte di INTESA.
Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy.

È possibile ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento inviando una e-mail al seguente indirizzo: privacy_mktg@intesa.it. Oppure, se non si desidera ricevere più le e-mail di marketing, è possibile annullare la sottoscrizione facendo clic sul relativo link di annullamento sottoscrizione, in qualsiasi e-mail.
Per confermare l'iscrizione, controlla la tua email!
Condividi