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15.05.2018
| Tempo di lettura: 4 min

Provvedimento n. 89757/2018 dell’Agenzia delle Entrate e canale di cortesia

15 Maggio 2018

Cosa accade quando il trasferimento di una fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio non va a buon fine?

Il Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate in materia di fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, emesso lo scorso 30 aprile, tra le altre cose, riporta gli obblighi per il cedente/prestatore qualora una fattura emessa e inviata attraverso il Sistema di Interscambio non possa, da quest’ultimo, essere consegnata al cessionario/committente.

Al paragrafo 3.3 si legge: “Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

Questa regola diventa ancora più stringente al paragrafo 3.4, allorquando al punto c, con riferimento alla fattura B2C, si afferma: “Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.”

Riepilogando quanto citato, in carico al cedente viene affidato dal SdI e dall’Agenzia delle Entrate il mandato obbligatorio di consegnare al cessionario, qualora il SdI non sia stato in grado (nel B2B e sempre per quanto riguarda il B2C), la copia della fattura e la notifica (libera nel testo e nel formato) che l’originale della fattura si trova a disposizione del cessionario nel suo cassetto fiscale presso l’Agenzia delle Entrate.

Ne consegue che, oltre ai canali certificati di comunicazione verso il Sistema di Interscambio, un cedente deve sempre prevedere un canale di cortesia alternativo, attraverso il quale far pervenire obbligatoriamente notifiche e copie della fattura elettronica. Tale canale è libero e può sfruttare qualsiasi tipologia di strumento, dalla mail alla PEC, dagli sms ai portali web. Naturalmente è importante la tracciatura degli eventi in quanto, se il cessionario non fosse avvisato tempestivamente (come dice esplicitamente il provvedimento) della presenza della fattura nel cassetto fiscale, non potrebbe collegarsi e scaricare il documento e, nei contesti B2B, il momento di presa visione da parte del cessionario della fattura sul portale dell’Agenzia delle Entrate coincide con la data di ricezione (e quindi di detraibilità IVA) della stessa.

Risulta quindi fondamentale prevedere sempre la presenza di un canale di cortesia robusto ed efficace, in grado di inviare notifiche e copie di fatture, ricevere le notifiche di presa visione da parte del cessionario attraverso il SdI, correlando e conservando tutti questi elementi dopo averli monitorati con apposito cruscotto durante la fase di gestione degli invii e delle ricezioni.

Il supporto di operatori specializzati tanto in materia di fatturazione B2B tramite il Sistema di Interscambio, quanto in canali paralleli di delivery multicanale (mail, PEC, portali, sms, posta cartacea) risulta fondamentale per un’operatività completa, esaustiva e a norma di legge.

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