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30.09.2015
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Risoluzione AdE: chiarimenti sul luogo di conservazione dei documenti fiscali

30 Settembre 2015

Questa Risoluzione fornisce la risposta ai dubbi circa la necessità di comunicare il luogo di deposito dei documenti fiscalmente rilevanti e conservati in modalità elettronica.

E’ stata pubblicata l’attesa Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 81/E, relativa alla comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell’art. 5 del DMEF 17 giugno 2014.

In sintesi «il conservatore è il soggetto, definito dal CAD e riportato nel manuale di conservazione, il quale opera solo il processo di “conservazione elettronica” dei documenti fiscali. In particolare, questi può coincidere con il contribuente, oppure può assumere la veste del depositario/intermediario (ossia di colui che gestisce la contabilità e che, ai fini fiscali, assume specifiche responsabilità), o può essere un soggetto terzo. In tale ultima ipotesi, poiché il conservatore ai sensi dell’art. 44-bis del CAD non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11 (essendo, in ogni caso, gli estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione), nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del “depositario” delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l’autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione».

Questa attesissima Risoluzione fornisce, dunque, la risposta ai dubbi circa la necessità di comunicare il luogo di deposito dei documenti fiscalmente rilevanti e conservati in modalità elettronica. Il riferimento era stato interpretato da alcuni come indicazione del luogo di allocazione fisica dei server del conservatore.

L’Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che il conservatore è un soggetto terzo e che i suoi riferimenti devono essere riportati dal contribuente solo nel manuale della conservazione. Con ciò viene ribadito ulteriormente (rispetto all’obbligo previsto dall’art. 8 del DPCM 3 dicembre 2013) la necessità dell’adozione di tale documento per tutti i soggetti e i contribuenti che affidano a un conservatore le loro fatture elettroniche e i loro documenti fiscalmente rilevanti.

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato l’obbligo di comunicare, tramite la dichiarazione dei redditi, che nell’anno di riferimento si è proceduto alla conservazione a norma del CAD e del DMEF 17 giugno 2014.

Fonte: Agenzia delle entrate

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