Self billing e fatturazione elettronica obbligatoria: semplice e digitale
Anche le fatture in nome e per conto si sono dovute adattare all’obbligo entrato in vigore a partire dal 1° gennaio. Cosa cambia e come rispondere a chi ha necessità di utilizzare questa pratica?
L’articolo 21, comma 1 del DPR 633/72 prevede la possibilità che la fattura possa essere emessa, oltre che dal cedente/prestatore, anche da un soggetto terzo (ad esempio dal cliente stesso della fattura o da un commercialista).
Sono innumerevoli i casi di utilizzo delle auto fatture. Basti pensare alle fatture per il pagamento delle provvigioni ad agenti e collaboratori o a quelle predisposte dalle aziende di trasporto pubblico per conto delle tabaccherie o delle edicole che li rivendono. Altri casi sono i conferimenti di prodotti agricoli dal socio produttore nei confronti di un qualsiasi ente associato, oppure, in generale, in tutti quelle situazioni in cui è il cliente che fattura per conto del suo fornitore.
Con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica cosa è cambiato?
In linea generale, il principio è lo stesso e sono previste due possibilità.
L’azienda cliente predispone una pre-fattura in formato XML ed sarà poi il fornitore a generare la fattura completa da inviare al Sistema di Interscambio (SdI), inserendo data e numero documento. In questo caso la pre-fattura dovrebbe contenere una serie di elementi tali da rendere la tipologia immediatamente riconosciuta. In particolare, è possibile:
- Concordare tra le parti un “Formato documento” (ovvero il 2.1.1.1 del tracciato tabellare) tale da riconoscere la casistica.
- Che i campi relativi alla data e al numero del documento possano essere lasciati in bianco in quanto di competenza del fornitore.
Una fattura xml così compilata, se inviata per sbaglio allo SdI, non passerebbe i controlli dell’Agenzia delle Entrate.
L’azienda cliente emette una fattura vera a propria al SdI (si tratta quindi di una fattura con piena validità giuridica). In questo caso, quindi, l’intero processo di fatturazione risulta essere in mano al cessionario e la fattura deve includere quanto segue:
- Deve essere definita una numerazione distinta, appositamente per le fatture emesse in nome e per conto.
- La fattura deve essere resa disponibile al cedente o a chi per lui effettua le registrazioni contabili.
- In fattura è necessario che sia presente l’annotazione che la stessa è una fattura emessa in nome e per conto di un altro soggetto.
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