Normativa
25.09.2026
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Tempo di lettura: 9 min
Cosa cambia con la REM (o PEC Europea) in 5 punti
Perché PEC e REM sono diverse e quando entrerà in vigore la REM
La REM (Registered Electronic Mail), chiamata anche “PEC europea”, è un Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato (SERCQ) previsto dal regolamento europeo eIDAS: certifica l’invio e la consegna dei messaggi e garantisce l’identità di mittente e destinatario, con valore legale in tutta l’Unione europea. È destinata a sostituire la PEC italiana, ma a ottobre 2026 il decreto attuativo (DPCM) non risulta ancora pubblicato e non esiste una data vincolante: nel frattempo la PEC resta pienamente valida.
In breve
- La REM è l’evoluzione europea della PEC: un servizio di recapito certificato qualificato (SERCQ) conforme al regolamento eIDAS.
- La differenza principale è il riconoscimento certo del titolare della casella, anche tramite SPID o CIE, oggi non richiesto per la PEC.
- Per accedere alla REM sarà obbligatorio il doppio fattore di autenticazione.
- Una REM avrà lo stesso valore legale in tutti i Paesi UE, mentre la PEC è valida solo in Italia.
- Non servirà creare un nuovo indirizzo: sarà il gestore ad adeguare le caselle esistenti.
- Il passaggio diventerà obbligatorio solo con un DPCM attuativo, non ancora pubblicato a ottobre 2026; dalla sua entrata in vigore è previsto un periodo di almeno 18 mesi.
- A livello europeo il quadro tecnico è già definito: il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1944 fissa gli standard di riferimento e di interoperabilità dei servizi di recapito certificato qualificato.
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In questo articolo scoprirai:
Cos’è la PEC oggi e perché si passa alla REM
La PEC (Posta Elettronica Certificata), disciplinata dal DPR n. 68 del 2005, è oggi lo strumento primario delle comunicazioni ufficiali tra professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione. Dal 2009, anno in cui ne è stata imposta l’obbligatorietà a società, professionisti e Pubbliche Amministrazioni, ha sostituito le raccomandate cartacee e reso molto più efficiente la burocrazia. È accessibile anche ai cittadini privati e restituisce una “prova di consegna” con valore legale.
La Commissione europea sta lavorando per uniformare i servizi digitali certificati all’interno dell’UE, a favore di una maggiore interoperabilità, anche attraverso la revisione del regolamento eIDAS 2.0. In questo quadro nasce la REM (Registered Electronic Mail), chiamata anche “PEC europea”, destinata a sostituire la PEC.
Oltre all’obiettivo di uniformare i servizi a livello UE, c’è una ragione più formale. Secondo il regolamento eIDAS (910/2014), la PEC, per le sue caratteristiche, può essere considerata un SERC (Servizio di Recapito Certificato). La REM, che prevede anche il riconoscimento forte del titolare della casella, è un SERCQ.
Il quadro normativo della REM: eIDAS, standard tecnici e decreto attuativo
La REM si fonda sul regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), modificato dal regolamento (UE) 2024/1183, noto come eIDAS 2. Il 29 settembre 2025 la Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1944, che stabilisce gli standard di riferimento per i processi di invio e ricezione dei dati nei servizi di recapito elettronico certificato qualificato e per la loro interoperabilità. I prestatori che rispettano questi standard beneficiano della presunzione di conformità prevista dall’articolo 44 del regolamento eIDAS.
Sul piano tecnico, il percorso è iniziato nel 2022 con la pubblicazione degli standard ETSI che definiscono i requisiti minimi di interoperabilità della REM (la cosiddetta REM Baseline), tra cui la famiglia ETSI EN 319 532. In Italia, AgID ha pubblicato a maggio 2024 la versione 2.0 del documento del Gruppo di lavoro REM, che definisce le regole per l’adeguamento dei servizi nazionali al quadro europeo.
Il passaggio obbligatorio dalla PEC alla REM richiede però un DPCM attuativo, previsto dal decreto-legge n. 135 del 2018, che a ottobre 2026 non risulta ancora pubblicato.
1) La PEC “sparirà”
Sarà una vera e propria sostituzione e le attuali PEC andranno fuori uso. Questo però non significa che sarà necessario cambiare o creare nuovi indirizzi: sarà il gestore ad adeguare le caselle allo standard europeo, in modo trasparente per gli utenti. Molti provider si stanno già organizzando per rendere il passaggio il più semplice possibile, offrendo la possibilità di rendere la PEC conforme ai nuovi standard con primi passi come la conferma dell’identità del titolare e l’attivazione della verifica in due passaggi.
2) Il riconoscimento sarà obbligatorio
La differenza più grande tra PEC e REM è la fase di riconoscimento e identificazione degli intestatari. Oggi per attivare una PEC è sufficiente registrare i dati anagrafici del titolare; per ottenere una REM sarà indispensabile completare un riconoscimento certo, anche tramite identità digitali come SPID e CIE. In questo modo la REM, oltre a garantire la ricezione del messaggio, darà certezza anche dell’identità di destinatario e mittente.
3) La PEC è un SERC, la REM è un SERCQ
È proprio la presenza o meno del riconoscimento a rendere PEC e REM due strumenti molto diversi anche dal punto di vista regolamentare. Per eIDAS la PEC può essere considerata un SERC (Servizio di Recapito Certificato), mentre la REM è un SERCQ (Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato). In Italia la PEC è sempre stata equiparata a un SERCQ dal Codice dell’Amministrazione Digitale, ma questa equiparazione non è considerata valida a livello europeo.
4) La REM varrà in tutta Europa
La PEC è uno strumento esclusivamente italiano. Il passaggio alla REM avrà invece l’enorme vantaggio di ampliarne la validità giuridica in tutta Europa: una REM inviata a un utente di un altro Paese UE avrà lo stesso valore legale e permetterà di inviare comunicazioni certificate verso tutte le amministrazioni dell’Unione. Il risultato è meno carta, meno tempi di attesa e un processo più lineare per notifiche, comunicazioni formali e scambi di documenti che richiedono tracciabilità.
Per le imprese italiane che operano a livello europeo questo significa meno ostacoli burocratici, una gestione documentale più semplice, maggiore conformità alle normative transfrontaliere e processi di business più rapidi.
5) Sarà necessario il doppio fattore di autenticazione
Per accedere alla REM sarà obbligatorio abilitare un doppio fattore di autenticazione, come per l’home banking: al momento dell’accesso sul portale del provider bisognerà inserire un ulteriore codice, solitamente una One Time Password (OTP) inviata via SMS o generata dall’app del provider. Oggi, per la PEC, il doppio fattore è invece opzionale e resta a discrezione dell’utente.
Quando arriverà la REM: lo stato del DPCM
Il passaggio da PEC a REM diventerà obbligatorio solo con un DPCM attuativo, che ne definirà le modalità operative. La normativa prevede un periodo di almeno 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
A ottobre 2026 il DPCM non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non esiste una data vincolante certa. La scadenza originariamente fissata al 1° gennaio 2025 è slittata a causa di continui rinvii, e la finestra “fine 2025 – inizio 2026” indicata in precedenza è passata senza esito. Considerati i 18 mesi previsti dopo la pubblicazione, un’entrata in vigore effettiva a breve appare improbabile. Nel frattempo la PEC resta pienamente valida e utilizzabile nel contesto nazionale.
Un problema rimane: come inviare una REM a chi non ce l’ha
Pur migliorando le comunicazioni tra professionisti, la REM non risolverà la necessità per le aziende B2C di inviare comunicazioni su larga scala via e-mail e SMS ottenendo una ricevuta di consegna. Questa esigenza può essere soddisfatta dai Servizi di Recapito Certificato, che consentono di inviare comunicazioni in forma “semplice” garantendone l’effettiva consegna al destinatario e il valore legale della comunicazione.
Come prepararsi: il Gestionale PEC Intesa
Il riconoscimento forte e il doppio fattore di autenticazione possono creare difficoltà operative alle aziende che gestiscono più caselle, a cui accedono più persone. Per questo Intesa, in qualità di Qualified Trust Service Provider e digital solution provider, offre il Gestionale PEC, che semplifica la gestione di più caselle contemporaneamente, anche attestate su provider diversi. Con l’introduzione effettiva dell’obbligo, il servizio sarà adeguato alla gestione delle caselle REM. Ecco perché conviene dotarsene già oggi:
- Diffusione: con l’ampliamento della platea di utilizzatori a livello UE, sia come destinatari sia come mittenti, aumenterà la necessità di una gestione organizzata e tracciata di messaggi e ricevute.
- Semplificazione e sicurezza: il doppio fattore (MFA) vale esclusivamente per l’accesso diretto alla webmail sul sito del provider REM. Per l’autenticazione application to application è stata introdotta una modalità applicativa basata sul protocollo OAuth 2.0, gestita direttamente dal Gestionale PEC e trasparente per l’utente: le connessioni alla casella REM per ricezione e invio restano sicure, senza impatti per aziende e utenti.
- Interoperabilità: il Gestionale PEC garantirà la continuità tra il canale PEC in dismissione e il nuovo canale REM, con un passaggio trasparente per gli utenti.
Glossario
- PEC (Posta Elettronica Certificata): servizio italiano di posta elettronica con valore legale, disciplinato dal DPR 68/2005, che attesta invio e consegna dei messaggi.
- REM (Registered Electronic Mail): standard europeo di posta elettronica certificata, chiamato anche “PEC europea”, conforme al regolamento eIDAS.
- SERC: Servizio Elettronico di Recapito Certificato, servizio che trasmette dati fornendo prove di invio e ricezione.
- SERCQ: Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato, che aggiunge l’identificazione certa di mittente e destinatario ed è erogato da un prestatore qualificato.
- eIDAS: regolamento (UE) n. 910/2014 sull’identificazione elettronica e i servizi fiduciari, aggiornato dal regolamento (UE) 2024/1183 (eIDAS 2).
- QTSP (Qualified Trust Service Provider): prestatore di servizi fiduciari qualificato, autorizzato a erogare servizi conformi a eIDAS.
- DPCM: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il provvedimento che definirà le modalità operative del passaggio dalla PEC alla REM.
- MFA / doppio fattore di autenticazione: sistema di accesso che richiede, oltre alla password, un secondo elemento di verifica come un codice OTP.
- OTP (One Time Password): codice temporaneo valido per un solo accesso, inviato via SMS o generato da un’app.
- OAuth 2.0: protocollo che consente a un’applicazione di autenticarsi a un servizio in modo sicuro senza gestire direttamente le credenziali dell’utente.
- SPID e CIE: Sistema Pubblico di Identità Digitale e Carta d’Identità Elettronica, le identità digitali utilizzabili per il riconoscimento del titolare della casella REM.
Conclusioni
La REM porterà la posta certificata italiana a un livello europeo: identità certa di mittente e destinatario, doppio fattore di autenticazione e valore legale in tutta l’Unione. Il quadro tecnico europeo è ormai definito, ma in Italia manca ancora il DPCM attuativo: fino ad allora la PEC resta pienamente valida. Per le aziende è il momento giusto per organizzare la gestione delle caselle, così da affrontare il passaggio senza impatti operativi.
Frequently Asked Questions
Cos'è la REM o PEC europea?
Qual è la differenza tra PEC e REM?
Quando diventerà obbligatoria la REM?
Bisognerà cambiare il proprio indirizzo PEC?
La PEC ha ancora valore legale?
Come si accede a una casella REM?
Come possono prepararsi le aziende che gestiscono più caselle PEC?
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