Normativa
15.04.2026
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Tempo di lettura: 9 min
Fatturazione elettronica 2026: quali sono le novità
Come funziona la fatturazione elettronica nel 2026? Quali sono le novità? Scopri le soluzioni di Intesa.

La fatturazione elettronica è in continua evoluzione, con nuove normative e adeguamenti tecnici che impattano aziende e professionisti. In questo articolo, costantemente aggiornato, troverai le ultime novità, dagli obblighi in arrivo alle nuove specifiche tecniche, per restare sempre al passo con i cambiamenti.
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Cosa troverai in questo articolo:
Sebbene quella della fatturazione elettronica sia un’infrastruttura consolidata da anni, la relativa normativa e le specifiche tecniche sono in continua evoluzione.
Novità del 2026
Con l’aggiornamento delle specifiche tecniche 1.9.1, pubblicato il 31 marzo 2026 e pienamente utilizzabili dal 15 maggio 2026, sono stati introdotti importanti aggiornamenti normativi e tecnici volti a migliorare la qualità dei controlli e l’efficienza dei processi di trasmissione.
In particolare, è attivo il nuovo controllo con codice 00327, che verifica la corretta valorizzazione del Codice Fiscale nei casi di gruppo IVA, prevenendo lo scarto di fatture in presenza di incongruenze tra soggetto partecipante e gruppo.
Sono state inoltre aggiornate le procedure di accreditamento dei canali WS e SFTP, con l’obiettivo di rendere più strutturato e sicuro il processo di onboarding.
Tra le novità, anche l’introduzione di una nuova codifica nel blocco AltriDatiGestionali per la gestione dei redditi esenti derivanti da lavoratori sportivi, oltre all’estensione del numero massimo di codici destinatario disponibili.
Questi aggiornamenti si inseriscono nel percorso continuo di evoluzione della piattaforma, a supporto della compliance normativa e dell’ottimizzazione operativa.”
Fatturazione elettronica 2026: qual è la situazione in Italia e nel Mondo?
L’adozione della fatturazione elettronica obbligatoria nel B2B sta accelerando a livello globale, con sempre più Paesi che hanno già implementato o stanno pianificando l’introduzione di questo requisito.
L’Italia, pioniera in Europa, ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica per tutte le transazioni B2B, B2G e B2C dal 1° gennaio 2019.
Dopo la Germania nel 2025, dal 1° gennaio 2026 anche il Belgio ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni B2B.
Il sistema sarà basato sullo standard Peppol BIS 3.0, che diventerà il canale di riferimento per
Il governo belga ha inoltre annunciato l’introduzione, dal gennaio 2028, di un sistema di e-Reporting che utilizzerà un modello a cinque angoli basato su Peppol. Questo sistema consentirà lo scambio quasi in tempo reale dei dati fiscali con l’amministrazione, riducendo gli errori e sostituendo alcuni adempimenti complessi, come la dichiarazione annuale della lista clienti soggetti a IVA.
Da settembre 2026 la Francia introdurrà l’obbligo di ricezione per tutte le aziende soggette a IVA e di emissione per le Grandi Imprese e le Mid-Cap (medie imprese). Da settembre 2027 l’obbligo sarà ivece esteso a PMI e microimprese.
Leggi anche: Fatturazione elettronica in Francia: cosa cambia dal 1 settembre 2026
Le soluzioni di Intesa per la fatturazione elettronica 2026
Per questo Intesa, a Kyndryl Company, in tutti questi anni ha lavorato in modo costante per digitalizzare le aziende e fornire servizi sempre aggiornati sulla fatturazione elettronica. Per garantire la massima interoperabilità anche in questa fase di cambiamento nelle modalità della fatturazione elettronica internazionale, Intesa ha sviluppato una international e-invoicing platform concepita come “Single Point of Interface” per la gestione della fatturazione elettronica a livello globale, facendo leva sull’esperienza già maturata come Access Point Peppol per il Nodo Smistamento Ordini (NSO) in Italia e partecipando attivamente ai progetti di fatturazione strutturata avviati nei diversi Paesi europei.
La piattaforma consente di:
- Gestire l’attivazione della fatturazione elettronica nei diversi Paesi, seguendo le roadmap normative locali.
- Mantenere la compliance continua grazie a un network sempre aggiornato agli standard europei e internazionali.
- Ridurre la complessità tecnologica, centralizzando i flussi di e-invoicing transfrontalieri in un unico punto di accesso.
- Conservare a norma i documenti, grazie all’integrazione con il sistema LTA (Long Term Archiving), riconosciuto come servizio fiduciario europeo.
Affidandosi a Intesa, le aziende possono contare su un partner unico per l’intero ciclo di vita dei documenti digitali, dalla fatturazione alla conservazione, indipendentemente dal settore o dal mercato di riferimento.
Scopri tutte le soluzioni di Intesa per la fatturazione elettronica.
Cosa è cambiato da Aprile 2025
Dal 1° aprile 2025 sono entrate in vigore le nuove specifiche tecniche per la Fatturazione Elettronica B2B Ordinaria, B2G e Semplificata. Le novità introdotte mirano a ottimizzare l’efficienza dei processi di fatturazione e a garantire una maggiore conformità normativa.
Ecco un riepilogo delle principali modifiche:
FE-B2G
-
Introduzione del nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della omessa o irregolare fatturazione.
-
Introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285).
-
Aggiornamento della descrizione del TipoDocumento TD20.
FE-B2B
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Introduzione del nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della omessa o irregolare fatturazione.
-
Introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285).
-
Aggiornamento della descrizione del tipo documento TD20.
-
Aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM nella tabella TA13.
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Aggiornamento delle descrizioni dei codici errore 00471, 00473 e 00475.
-
Modifica del criterio di verifica per i codici errore 00404 e 00409.
-
Modifica del controllo codice 00460 per l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario o in regime transfrontaliero di franchigia IVA.
Autofattura denuncia: il nuovo codice TD29
Dal 1° settembre 2024, il cessionario o committente deve segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali omissioni o irregolarità nella fatturazione del cedente o prestatore entro 90 giorni dal termine previsto per l’emissione o dalla registrazione di una fattura irregolare (art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997).
Per il 2025 è stato introdotto il codice <TipoDocumento> “TD29”, da utilizzare per la Autofattura denuncia, che permette di notificare formalmente le irregolarità all’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione, finora priva di un canale ufficiale, dovrà ora avvenire tramite il Sistema di Interscambio (SdI), inviando un file .XML con codice TD29, come previsto dalle nuove specifiche tecniche.
Addio esterometro: cosa è cambiato dal 2022
Anche le fatture internazionali dovranno passare dal Sistema di Interscambio: a partire dal 1° luglio 2022 tutte le aziende italiane non compilano più l’esterometro e inviano tutte le fatture attive e passive che ricevono e mandano all’estero verso il Sistema di Interscambio. La modifica è stata inserita nell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021.
Anche per le operazioni trasfrontaliere, dunque, stop allo scambio “tradizionale” di fatture via mail: anche queste devono essere tradotte nel formato XML standard usato per la fatturazione elettronica e inviate al SdI.
Per approfondire: Esterometro, cosa cambia dal 1° luglio 2022
Le specifiche tecniche della fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2021
Il 20 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un provvedimento per aggiornare le specifiche tecniche della fatturazione elettronica. L’obiettivo dell’aggiornamento è stato quello di ottenere, nel prossimo futuro, una dichiarazione IVA precompilata dal Sistema di Interscambio (SdI), similmente a come già accade con il 730 o il Modello Unico per le persone fisiche.
A questo scopo il SdI deve essere alimentato da dati precisi: tra le novità più rilevanti, troviamo quindi le modifiche specifiche del tracciato XML, con l’aggiunta di codici per descrivere la tipologia di documento, la natura dell’operazione o il tipo di ritenuta.
L’utilizzo di questo nuovo tracciato è divenuto obbligatorio dal 1 gennaio 2021, ma è utilizzabile in modo facoltativo già da ottobre 2020.
Vediamo di seguito quali sono le principali modifiche alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica nel 2021 e alcuni dei dubbi più comuni su queste novità.
I codici “Tipo Documento” e “Natura Documento” dal 1° gennaio 2021
Come si è detto, la modifica più importante applicata dall’AdE da gennaio 2021 riguarda l’aggiunta di codici che hanno l’obiettivo di descrivere nel miglior modo possibile la fattura che si sta emettendo. I codici “Tipo Documento” sono passati da 7 a 18, mentre i codici “Natura Operazione” (anche detto “Codice Natura”) sono passati da 7 a 21.
Di seguito tutti i codici (in grassetto i codici inseriti a gennaio 2021)
| Codice | Descrizione |
| TD01 | Fattura |
| TD02 | Acconto/anticipo su fattura |
| TD03 | Acconto/Anticipo su parcella |
| TD04 | Nota di Credito |
| TD05 | Nota di Debito |
| TD06 | Parcella |
| TD16 | Integrazione fattura reverse charge interno |
| TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
| TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
| TD19 | Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72 |
| TD20 | Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
| TD21 | Autofattura per splafonamento |
| TD22 | Estrazione beni da Deposito IVA |
| TD23 | Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
| TD24 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) |
| TD25 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
| TD26 | Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
| TD27 | Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
| Codice | Descrizione |
| N1 | Operazioni escluse ex art. 15 |
| N2.1 | Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies |
| N2.2 | Operazioni non soggette – altri casi |
| N3.1 | Operazioni non imponibili – esportazioni |
| N3.2 | Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie |
| N3.3 | Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino |
| N3.4 | Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
| N3.5 | Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
| N3.6 | Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
| N4 | Operazioni esenti |
| N5 | Regime del margine/IVA non esposta in fattura |
| N6.1 | Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
| N6.2 | Inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
| N6.3 | Inversione contabile – subappalto nel settore edile |
| N6.4 | Inversione contabile – cessione di fabbricati |
| N6.5 | Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
| N6.6 | Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
| N6.7 | Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
| N6.8 | Inversione contabile – operazioni settore energetico |
| N6.9 | Inversione contabile – altri casi |
| N7 | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72) |
“Codice Natura” errato in fattura: cosa fare?
Il “Codice Natura” viene inserito nelle fatture non soggette a IVA, per le quali si ha l’obbligo di indicare il motivo della non imponibilità tramite, appunto, il Codice Natura: se si riceve una fattura con il Codice Natura errato, si tratta a tutti gli effetti di una fattura irregolare e quindi sanzionabile.
Nel caso in cui si riceva una fattura con Codice Natura errato, se non si riceverà nota credito e nuova fattura corretta da parte del fornitore, sarà necessario emettere la cosiddetta “autofattura denuncia”, utilizzando come codice Tipo Documento il TD20.
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