Normativa

23.02.2026

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Tempo di lettura: 4 min

Cosa cambia con la REM (o PEC Europea) in 5 punti

Cosa cambia con la REM (o PEC Europea) in 5 punti

Perché PEC e REM sono diverse e quando entrerà in vigore la REM


La PEC è destinata a sparire per lasciare spazio alla REM, un Servizio di Recapito Elettronico Qualificato (SERCQ) così come previsto dal regolamento europeo eIDAS. Ecco cosa succederà.


In questo articolo scoprirai:

Dal 2009, anno in cui ne è stata imposta l’obbligatorietà a società, professionisti e Pubbliche Amministrazioni, la PEC ha contribuito alla digitalizzazione delle comunicazioni “ufficiali” e a un enorme efficientamento della burocrazia. La Commissione Europea sta lavorando per “uniformare” i servizi digitali certificati all’interno dell’UE, a favore di una maggiore interoperabilità: la REM (Registered Electronic Mail), chiamata anche “PEC Europea”, è destinata a sostituire completamente la PEC. La scadenza originariamente fissata al 1° gennaio 2025 non è stata rispettata a causa di continui rinvii: il passaggio sarà graduale e un DPCM ne definirà le modalità operative. La normativa prevede un periodo di almeno 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto, rendendo improbabile una scadenza effettiva prima della seconda metà del 2026. Nel frattempo, la PEC resta pienamente valida e utilizzabile nel contesto nazionale. La REM è comunque un Servizio di Recapito Elettronico Qualificato (SERCQ) così come previsto dal regolamento europeo eIDAS 2.0. Cosa cambierà? L’abbiamo riassunto in 5 punti. 

1) La PEC “sparirà”

Sarà una vera e propria sostituzione e le PEC andranno fuori uso. Questo però non significa che sarà necessario cambiare o creare nuovi indirizzi. Molti provider si stanno già organizzando per rendere il passaggio il più semplice possibile, offrendo la possibilità di rendere la PEC conforme ai nuovi standard europei con primi passi come la conferma dell’identità del titolare e l’attivazione della verifica in due passaggi. 

2) Il riconoscimento sarà obbligatorio

La differenza più grande tra PEC e REM è proprio la fase di riconoscimento e identificazione degli intestatari: per ottenere una REM sarà indispensabile completare un riconoscimento con intelligenza artificiale o con le identità digitali CIE. In questo modo la REM, oltre a garantire la ricezione del messaggio, darà certezza anche dell’identità del destinatario.

3) La PEC è un SERC, la REM è un SERCQ

È proprio la presenza o meno del riconoscimento a rendere PEC e REM due strumenti molto diversi anche dal punto di vista regolamentare. Per eIDAS la PEC può essere considerata un SERC (Servizio di Recapito Certificato), mentre la REM è un SERCQ (Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato). In Italia la PEC è sempre stata equiparata a un SERCQ dal Codice dell’Amministrazione Digitale, ma questa equiparazione non è considerata valida a livello europeo.

4) La REM varrà in tutta Europa

Il passaggio da PEC a REM avrà l’enorme vantaggio di ampliarne la validità giuridica in tutta Europa. La REM è pensata per consentire l’invio di comunicazioni certificate verso tutte le amministrazioni dell’Unione Europea, sostituendo progressivamente le spedizioni postali tradizionali, con meno carta, meno tempi di attesa e un processo più lineare per notifiche, comunicazioni formali e scambi di documenti che richiedono tracciabilità. 

5) Sarà necessario il doppio fattore di autenticazione

Per accedere alla REM sarà necessario abilitare un doppio fattore di autenticazione, come per l’accesso all’home banking: al momento dell’accesso sul portale del provider bisognerà inserire un ulteriore codice, solitamente una One Time Password (OTP), inviato via SMS o generato dall’app del provider.

Un problema rimane: come inviare una REM a chi non ce l’ha

Nonostante la REM porterà indubbiamente un servizio migliore nelle comunicazioni tra professionisti, non risolverà la necessità per le aziende B2C di inviare comunicazioni su larga scala via e-mail e SMS ottenendo una ricevuta di consegna. Questa necessità può essere soddisfatta da Servizi di Recapito Certificato, che consentono di inviare comunicazioni in forma “semplice” garantendone l’effettiva consegna al destinatario e il valore legale della comunicazione.


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